Art. 5.
(Requisiti per il rilascio del contrassegno).

      1. Il contrassegno disabili è rilasciato:

          a) alle persone in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che usano con continuità tutori o protesi, oppure a persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;

          b) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, e comunque alle persone affette da un deficit agli arti superiori, che non possono garantire la sicurezza personale o degli altri, sui mezzi di trasporto pubblico;

          c) alle persone affette da cecità totale, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138;

 

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          d) ai minori, solamente dal momento in cui lo sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione;

          e) alle persone affette da cardiopatie gravi, superiori al III grado NMIA, o in attesa di trapianto cardiaco;

          f) alle persone in ossigenoterapia costante ovvero affette da dispnea a riposo.